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[1](Art. 19, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]La Cassa nazionale di previdenza e' ammessa di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a suo favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. E' derogato all'art. 1° dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.
[3]Al difensore officioso puo' essere aggiunto dalla Cassa un altro difensore.
[4]Il domicilio legale della Cassa nazionale di previdenza si intende stabilito in Roma.
Testo in vigore dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935
