Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]La liquidazione del conto individuale sara' fatta, di regola, sommando tutte le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza alle somme annotate sul conto stesso.

[3]Nel regolamento della Cassa saranno stabiliti i casi speciali nei quali la liquidazione potra' esser fatta, in tutto o in parte, in capitale.

Testo in vigore dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art22 · fonte del testo

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