Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]Per ciascun inscritto la Cassa nazionale di previdenza apre un unico conto, nel quale sono annotati:

  • a)i contributi versati dall'inscritto o da altri per lui;
  • b)le quote ordinarie e speciali di concorso da accreditarsi all'inscritto ai sensi dell'articolo 14;
  • c)le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza delle somme, di cui alle lettere a e b.

[3]La determinazione delle quote di rendita vitalizia sara' fatta in base a speciali tariffe approvate per decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

[4]Al titolare del conto individuale viene rilasciato dalla Cassa un libretto d'inscrizione, sul quale saranno riportate le indicazioni del conto.

Testo in vigore dal 3 luglio 1907 al 26 ottobre 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art17 · fonte del testo

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