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[1]L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali sue attribuzioni non esigano diversamente.

[2]Puo' pero' essere autorizzato dall'Amministrazione da cui dipende a risiedere in localita' vicina a quella ove esercita l'ufficio, quando cio' sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio stesso.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art8 · fonte del testo

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