Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 1926 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Abrogato dal 5 maggio 1926
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Abrogato dal 5 maggio 1926
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4 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1924 al 5 maggio 1926.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, come modificato dal Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 629, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le sanzioni stabilite dal testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ferma l'osservanza delle disposizioni del presente decreto per quanto riguarda le forme del procedimento disciplinare e la competenza a giudicare della Commissione di disciplina". Il Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 629, nel modificare l'art. 123 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 20/04/1926.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art56 · fonte del testo
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