Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, come modificato dal Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 629, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le sanzioni stabilite dal testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ferma l'osservanza delle disposizioni del presente decreto per quanto riguarda le forme del procedimento disciplinare e la competenza a giudicare della Commissione di disciplina". Il Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 629, nel modificare l'art. 123 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 20/04/1926.