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[1]Le promozioni di grado si conferiscono esclusivamente per merito; quelle di classe si conferiscono, di regola, por anzianita' salvo che gli ordinamenti delle singole amministrazioni dispongano diversamente.
[2]Quando le promozioni di classe debbano conferirsi parte per merito e parte per anzianita', gli impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianita'. Questa non da' diritto a promozione se non e' accompagnata da idoneita', diligenza e buona condotta.
[3]Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, al quale sono percio' comunicate le note informative che, nei modi e tempi stabiliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degli impiegati.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924
