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[1]Per essere nominato ad impiego civile dello Stato e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
[2]1° essere cittadino italiano;
[3]Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalita';
[4]2° aver compiuto l'eta' di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;
[5]3° aver sempre tenuto condotta regolare;
[6]4° essere fornito dei titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego, alla quale si aspira, ed avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti;
[7]5° aver sostenuto e vinto un esame di concorso secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione.
[8]I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che divengano successivamente vacanti. Coloro che per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneita', non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.
[9]Gli ordinamenti di ciascuna amministrazione stabiliscono se la prima nomina ad impiego stipendiato debba essere preceduta da un periodo di esperimento e ne determinano la durata.
[10]Gl'impiegati di prima nomina, innanzi di essere ammessi in ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al ministro o al funzionario a cio' delegato. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 gennaio 1922, n. 48
3Il Regio Decreto 22 gennaio 1922, n. 48 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati l'ultima parte dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e l'art. 11 del relativo regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756".
Testo in vigore dal 3 marzo 1922 al 21 gennaio 1924
