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[1]Quando un impiegato in disponibilita' sia chiamato a prestare temporaneamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, ricevera' a titolo d'indennita' una retribuzione, che in ogni caso non potra' eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilita' e lo stipendio di attivita' dell'ultimo impiego da esso coperto.

[2]L'indennita' sara' pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato e' destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art28 · fonte del testo

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