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[1]Agl'impiegati collocati in disponibilita' o a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sara' conceduto un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se conterranno dieci o piu' anni di servizio, o non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto, se conteranno meno di dieci anni.

[2]Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantita', verra' dato o ragguagliato su quella parte degli aggi o proventi, sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art27 · fonte del testo

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