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[1](Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 1, alinea I°)

[2]L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per causa di provata infermita' o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

[3]L'aspettativa per infermita' puo' essere data anche d'ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

[4]L'aspettativa per ragioni di famiglia puo' essere negata o revocata, sempre che cio' sia richiesto da motivi di servizio.

[5]Gl'impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

[6]Gl'impiegati, chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purche' l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo accedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.

[7]L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

[8]In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art20 · fonte del testo

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