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[1](Legge 8 aprile 1906 n. 109, art. 3).

[2]Salvo le disposizioni riguardanti il corpo insegnante, si eccettuano dal divieto di cui all'articolo precedente:

[3]§ 1. Le medaglie di presenza.

[4]§ 2. Gli assegnamenti per ispese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio.

[5]§ 3. Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tante in natura che in danari.

[6]§ 4. Gli assegni mensili straordinari al personale addetto al Gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art17 · fonte del testo

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