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[2]Sono ammesse le cumulazioni:
[3]§ I. Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge.
[4]§ 2. Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente o di addetto, sotto qualunque titolo, di osservatori, musei, scavi ed altri simili Istituti, salvo il disposto dell'art. 72 della legge 27 giugno 1907, n. 386.
[5]§ 3. Di due impieghi di pubblico insegnante, qualsiasi il dicastero, e quindi l'Amministrazione da cui essi dipendano, salvo il disposto dell'art. 3, ultimo comma, della legge 12 luglio 1900, n. 259.
[6]§ 4. Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di questa ultima specie, salvo il disposto dell'art. 16, secondo comma, della legge sanitaria, testo unico, 1° agosto 1907, n. 636.
[7]§ 5. Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un Istituto di beneficenza che non sia alla diretta dipendenza dello Stato o di una Societa' di mutuo soccorso, purche' la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di L. 500 annue.
[8]§ 6. Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola di ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiano attinenza con l'insegnamento dato in detta scuola.
[9]La disposizione del § 4 non e' applicabile ai medici militari in attivita' di servizio o in disponibilita'.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924
