Art. 57
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Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennita' e competenze del personale del genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi al servizio generale del genio civile all'Amministrazione centrale.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008
