Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per un periodo di 5 anni dalla data della promulgazione della legge 3 marzo 1904, n. 66, e senza oltrepassare il limite della somma annualmente attribuita al Ministero dei lavori pubblici per nuove pensioni di diritto, il Governo avra' facolta' di collocare a riposo aiutanti del Genio civile, dei quali sara' compilato un elenco entro sei mesi dalla promulgazione della legge predetta, ancorche' non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio che per eta' e per condizioni di salute non siano piu' idonei all'ufficio ed abbiano non meno di 15 anni di servizio.

[2]Ai detti funzionari spettera' il diritto di conseguire una pensione uguale alla meta' del loro stipendio.

[3]Per tali collocamenti a riposo sara' dal Ministero dei lavori pubblici sentita una Commissione, nominata con decreto Reale, e composta di 5 membri, scelti fra i funzionari superiori del Ministero e fra gli ispettori superiori del Genio civile.

Testo in vigore dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art53 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari