Art. 46
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008. 101 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli ufficiali tecnici del genio civile che intendessero recarsi a spese proprie all'estero per cagione di studi, secondo un programma approvato dal Ministero, potra' con decreto ministeriale essere accordato un permesso straordinario non maggiore di due anni, a condizione che essi presentino relazioni illustrative degli studi compiuti.
tolto: Detti ufficiali, pel tempo del loro permesso straordinario di studio, non godono alcuno stipendio o indennita' a carico dello Stato, ma conservano la loro posizione nel ruolo con diritto a promozioni e collocamento a riposo.
tolto: Dovranno essi, anno per anno, versare anticipatamente nelle casse dello Stato la quota loro spettante per ritenuta sulle pensioni.aggiunto: Testo unico-art. 46 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art46 · fonte del testo
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