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[1]All'esame personale degli inscritti sara' proceduto dal consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici chiamati alla seduta.
[2]I casi di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici e, in mancanza di documenti, sopra la esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sulla attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.
[3]Nel caso che un inscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il consiglio provvede perche' sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª od in 2ª categoria giusta il numero estratto, salvo a provare successivamente davanti al consiglio stesso e sino alla chiusura della sessione l'invocato diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.
Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010
