Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il prefetto o il sottoprefetto fa pubblicare in tutti i comuni del rispettivo circondario l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni della leva medesima.
Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010
