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Il prefetto o il sottoprefetto provvede affinche' il consiglio di leva del rispettivo circondario si riunisca per proclamare l'apertura della sessione e per determinare i giorni in cui debbano aver luogo sia le operazioni della estrazione, sia quelle dell'esame definitivo ed arruolamento degl'inscritti, e per fare quelle altre disposizioni preparatorie che meglio possano accelerare il compimento di tutte le operazioni della leva.
Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010
