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Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere: Gli ommessi inquisiti di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai tribunali ordinari; Gli ommessi in leve anteriori, di cui nell'art. 36, e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione.
Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010
