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[1]Contro le decisioni dei consigli di leva e' ammesso il ricorso al ministro della guerra, osservate le prescrizioni del regolamento all'art. Il ministro, sentito il parere di una commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potra' annullare le dette decisioni.
[2]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti dalle decisioni dei consigli di leva.
Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010
