Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

[2]La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

[3]Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art173 · fonte del testo

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