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[1]I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

[2]I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

[3]Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

[4]La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verra' da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art169 · fonte del testo

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