Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono ascritti alla 1ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere dell'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per qualunque siasi motivo.

[2]Essi vanno inoltre soggetti alle piu' gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel resto di falsita'.

Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art165 · fonte del testo

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