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[1]Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggono matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dai tribunali militari. La retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una commissione di disciplina.

[2]Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualita' per la quale ottennero la rafferma.

[3]In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli pero' illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere, o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

[4]Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla commissione di disciplina.

Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 18 luglio 1891

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art146 · fonte del testo

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