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[1]((I militari in congedo possono essere chiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio o per distretto militare.

[2]Ogni chiamata avra' luogo per decreto reale; ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

[3]A scopo d'istruzione, i militari ascritti alla seconda categoria possono essere chiamati alle armi una o piu' volte, ma per un tempo non superiore, in complesso, a sei mesi.

[4]Il ministro della guerra ha facolta' di concedere dispense da dette chiamate a coloro che comprano determinati impieghi e si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato)).

Testo in vigore dal 17 gennaio 1909 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1888 al 17 gennaio 1909. 208 parole tolte, 113 parole aggiunte in 6 capoversi.

I militari tolto: dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato, si' di 1ª che di 2ª categoria, possono con decreto reale essere chiamati sotto le armi in totalita' aggiunto: in congedo possono essere chiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma tolto: o per corpo aggiunto: di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio o per distretto militaretolto: , tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualita' quando il governo lo giudichi opportuno.

tolto: I militari ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati sotto le armi anche per comune, per arma di ascrizione, per arma di provenienza e per precetto personaleaggiunto: Ogni chiamata avra' luogo per decreto reale; ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.

tolto: Dovranno pero' ogni anno essere chiamati sotto le armi per un periodo non maggiore di un meseaggiunto: A scopo d'istruzione, i militari ascritti alla tolto: 1ª categoria di aggiunto: seconda categoria possono essere chiamati alle armi una o piu' tolto: classi che si trovano in congedo illimitato, od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria da campagna.

tolto: Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere l'istruzione i militari della 1ª parte di 2ª categoria di una classe per un periodo di tempo da due aggiunto: volte, ma per un tempo non superiore, in complesso, a sei mesi tolto: ripartibili in uno o piu' anni, ed i militari della 2ª parte della stessa 2ª categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sara' data ai militari di 3ª categoria.

tolto: Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e di 2ª categoria che trovansi in attivita' di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarieaggiunto: .

aggiunto: Il ministro della guerra ha facolta' di concedere dispense da dette chiamate a coloro che comprano determinati impieghi e si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art131 · fonte del testo

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