Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1888 al 17 gennaio 1909. 208 parole tolte, 113 parole aggiunte in 6 capoversi.
I militari tolto: dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato, si' di 1ª che di 2ª categoria, possono con decreto reale essere chiamati sotto le armi in totalita' aggiunto: in congedo possono essere chiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma tolto: o per corpo aggiunto: di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio o per distretto militaretolto: , tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualita' quando il governo lo giudichi opportuno.
tolto: I militari ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati sotto le armi anche per comune, per arma di ascrizione, per arma di provenienza e per precetto personaleaggiunto: Ogni chiamata avra' luogo per decreto reale; ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.
tolto: Dovranno pero' ogni anno essere chiamati sotto le armi per un periodo non maggiore di un meseaggiunto: A scopo d'istruzione, i militari ascritti alla tolto: 1ª categoria di aggiunto: seconda categoria possono essere chiamati alle armi una o piu' tolto: classi che si trovano in congedo illimitato, od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria da campagna.
tolto: Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere l'istruzione i militari della 1ª parte di 2ª categoria di una classe per un periodo di tempo da due aggiunto: volte, ma per un tempo non superiore, in complesso, a sei mesi tolto: ripartibili in uno o piu' anni, ed i militari della 2ª parte della stessa 2ª categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sara' data ai militari di 3ª categoria.
tolto: Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e di 2ª categoria che trovansi in attivita' di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarieaggiunto: .
aggiunto: Il ministro della guerra ha facolta' di concedere dispense da dette chiamate a coloro che comprano determinati impieghi e si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.