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E' in facolta' del ministro della guerra di far passare i militari da una ferma ad un'altra, come altresi' di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato, od anche fino al compimento del loro obbligo di servizio i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.
Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010
