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[1]La ferma e', a seconda de' casi, di anni cinque, di quattro, di tre, di due e di un anno.

[2]La ferma di anni cinque e di anni uno decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

[3]La ferma di anni quattro, di anni tre o di anni due decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato e' ascritto compiono il 21° anno di eta'.

Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art123 · fonte del testo

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