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Il contingente di 1ª categoria assegnato a ciascun circondario e' dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone nella stessa proporzione di cui al precedente articolo. Salvo la citta' di Napoli, tutte le altre che comprendono piu' mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.
Testo in vigore dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010
