Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1913 al 24 novembre 1921. Leggi il testo vigente →

[1]Abbuoni per le perdite della fabbricazione. (Art. 4 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 1 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 1 e 2 legge 11 luglio 1909, n. 443).

[2]Per le fabbriche munite di misuratore meccanico l'abbuono da concedersi sulla tassa gravante lo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni, e ogni altra passivita', comprese anche le perdite dipendenti da temporaneo imperfetto funzionamento del misuratore, viene stabilito nelle proporzioni seguenti:

[3]del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;

[4]del 15 per cento per le fabbriche di seconda categoria;

[5]del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinacce ed altri cascami della vinificazione;

[6]del 35 per cento per quelle che distillano esclusivamente vino, anche se guasto, o vinello, escluso il liquido ottenuto dalla lavatura delle vinacce.

[7]Per le fabbriche parimente fornite di misuratore meccanico ed esercitate dalle Societa' cooperative di proprietari, e coltivatori di fondi, legalmente costituite, l'abbuono e' elevato al 30 o al 45 per cento secondo che distillino, rispettivamente, vinacce od altri cascami della vinificazione, ovvero vino, sempreche' tali materie provengano da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci.

[8]La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potra' essere eseguita in una medesima fabbrica, purche' cio' avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.

[9]Per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici e' concesso l'abbuono stabilito per la distillazione del vino.

[10]((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1913, N. 572)) 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio Decreto 27 settembre 1910, n. 824, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolito l'abbuono di 10 per cento accordato alle fabbriche di spiriti di prima categoria dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato col R. decreto del 16 settembre 1909, n.704, e modificato con l'altro R. decreto del 21 settembre 1910, n. 644. Gli altri abbuoni concessi dallo stesso articolo 4 del citato testo unico e consolidati nella loro somma effettiva, risultante dalle disposizioni di esso testo, con l'articolo 2 del predetto decreto 21 settembre 1910, n. 644, sono conseguentemente diminuiti di L. 20 per ogni ettolitro di alcool anidro".

Testo in vigore dal 1 luglio 1913 al 24 novembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1910 al 1 luglio 1913. 37 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Per le fabbriche di seconda categoria, che pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi, l'abbuono e' stabilito nella misura del quindici per cento, e del diciotto per cento per quelle esercitate dalle Societa' cooperative.aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1913, N. 572

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art4 · fonte del testo

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