Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Riparto delle multe. (Art. 32 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

[3]Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.

Testo in vigore dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art39 · fonte del testo

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