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[1]Riparto delle multe. (Art. 32 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento.
[3]Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.
Testo in vigore dal 12 novembre 1909 al 16 dicembre 2010
