Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1909 al 24 novembre 1921. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.
Prescrizione dell'azione tolto: giudiziaria aggiunto: penale. (Art. 30 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 9 legge 29 giugno 1905, n. 308).
L'azione tolto: giudiziaria aggiunto: penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni; pero' un atto giudiziario interrompe la prescrizione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art37 · fonte del testo
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