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[1]Applicabilita' delle leggi penali generali - Garanzia per i diritti, le multe e le spese. (Art. 27 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]L'applicazione delle pene e multe, di cui nei precedenti articoli, non pregiudica, quando fosse il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali, e specialmente delle pene comminate per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica.

[3]Le merci ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o responsabili a termini di legge, con prevalenza ad ogni altro creditore.

Testo in vigore dal 12 novembre 1909 al 24 novembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art34 · fonte del testo

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