Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Pene per la fabbricazione clandestina. (Articolo 18 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

[2]La fabbricazione clandestina degli spiriti e' punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonche' con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche ed alcoolizzabili, esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore alle mille lire, dovra' essere ritenuta come ammontante a questa somma.

[3]Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

[4]La fabbricazione clandestina e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'Ufficio tecnico di finanza e da esso verificati. Nel caso che nei detti locali esista il solo apparecchio o parte di esso non denunziato e verificato dall'ufficio, senza la contemporanea presenza di materie prime o di prodotti si applichera' una multa non minore di L. 100 ne' maggiore di L. 1000. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

12

Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".

Testo in vigore dal 17 settembre 1919 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 settembre 1919

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1913 al 17 settembre 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

    Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art23 · fonte del testo

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