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[1]Condizioni per l'adulterazione degli spiriti. (Art. 4 legge 22 marzo 1903, n. 152).

[2]((La denaturazione puo' effettuarsi soltanto presso le distillerie di spiriti e gli opifici di rettificazione, soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

[3]E' fatta eccezione a questa regola per la denaturazione con denaturanti speciali ammessi per determinate industrie, la quale puo' essere effettuata, sotto vigilanza, presso lo stabilimento industriale interessato, osservate le norme di cui all'art. 7 per il passaggio degli spiriti da denaturare dalle distillerie, dagli opifici di rettificazione o dai depositi vincolati a tassa, allo stesso stabilimento.

[4]Gli spiriti denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie o gli opifici di rettificazione non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti.

[5]Non e' ammessa la denaturazione di spiriti in quantita' minore di 10 ettolitri per volta. Il ministro delle finanze puo' fare eccezioni a questa disposizione per la denaturazione con denaturanti speciali.

[6]Lo spirito da denaturare per servire a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, o di forza motrice deve essere di ricchezza alcoolica non superiore a 90 gradi.

[7]Per lo spirito destinato ad usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, ne sara' stabilito il limite con decreto Ministeriale, secondo le esigenze delle diverse industrie.

[8]Le operazioni di denaturazione devono essere sempre eseguite in presenza di almeno due agenti della finanza di differente grado e categoria e in locali distinti e separati da quelli destinati alla fabbricazione, alla rettificazione o al deposito di spiriti puri. Il ministro delle finanze puo' inoltre ordinare che la denaturazione sia fatta mediante speciale apparecchio denaturatore, restando in questo caso a carico dell'interessato la spesa per la provvista dei recipienti o di quant'altro sia necessario per la installazione e il funzionamento del detto apparecchio.

[9]Gli spiriti denaturati, quando non siano immediatamente adoperati, alla presenza degli agenti di vigilanza per l'uso al quale sono destinati, devono essere immessi, appena compiuta l'operazione di denaturazione, in apposito locale, dal quale non possono estrarsi che per essere direttamente messi in commercio o impiegati nella rispettiva industria.

[10]Le spese per le operazioni di denaturazione sono a carico degli interessati)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1913 al 7 luglio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1909 al 1 luglio 1913. 60 parole tolte, 308 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Le operazioni di adulterazione dovranno aver luogo pressoaggiunto: La denaturazione puo' effettuarsi soltanto presso le distillerie di spiriti e gli opifici di rettificazione, tolto: presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso, assimilati ai depositi doganali aggiunto: soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

aggiunto: E' fatta eccezione a questa regola per la denaturazione con denaturanti speciali ammessi per determinate industrie, la quale puo' essere effettuata, sotto vigilanza, presso lo stabilimento industriale interessato, osservate le norme di cui all'art. 7 per il passaggio degli spiriti da denaturare dalle distillerie, dagli opifici di rettificazione o dai depositi vincolati a tassa, allo stesso stabilimento.

aggiunto: Gli spiriti denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie o gli opifici di rettificazione non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti.

Non e' ammessa tolto: l'adulterazione di spirito aggiunto: la denaturazione di spiriti in quantita' minore di tolto: ettolitri tre per volta, qualunque sia la sua destinazione, o di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a aggiunto: 10 ettolitri per volta. Il ministro delle finanze puo' fare eccezioni a questa disposizione per la denaturazione con denaturanti speciali.

aggiunto: Lo spirito da denaturare per servire a scopo d'illuminazione, di riscaldamentoaggiunto: , o di forza motrice aggiunto: deve essere di ricchezza alcoolica non superiore a 90 gradi.

Per lo spirito destinato ad tolto: altri usi industriali, aggiunto: usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, tolto: il limite sara' fissato aggiunto: ne sara' stabilito il limite con decreto Ministeriale tolto: secondo le diverse industrieaggiunto: , secondo le esigenze delle diverse industrie.

aggiunto: Le operazioni di denaturazione devono essere sempre eseguite in presenza di almeno due agenti della finanza di differente grado e categoria e in locali distinti e separati da quelli destinati alla fabbricazione, alla rettificazione o al deposito di spiriti puri. Il ministro delle finanze puo' inoltre ordinare che la denaturazione sia fatta mediante speciale apparecchio denaturatore, restando in questo caso a carico dell'interessato la spesa per la provvista dei recipienti o di quant'altro sia necessario per la installazione e il funzionamento del detto apparecchio.

aggiunto: Gli spiriti denaturati, quando non siano immediatamente adoperati, alla presenza degli agenti di vigilanza per l'uso al quale sono destinati, devono essere immessi, appena compiuta l'operazione di denaturazione, in apposito locale, dal quale non possono estrarsi che per essere direttamente messi in commercio o impiegati nella rispettiva industria.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: Le spese per le operazioni di denaturazione sono a carico degli interessati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704~art20 · fonte del testo

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