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[1](Art. 7, legge 30 dicembre 1909, n. 794).
[2]Per la circolazione di prova dei veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella annessa alla presente legge, a scopo di verificazione e di studia della macchina ed accessori, od a scopo di vendita, l'Amministrazione delle tasse sugli affari potra' concedere ai fabbricanti e commercianti di vetture automobili, come tali inscritti sui ruoli d'imposta della ricchezza mobile, speciali contrassegni personali, mobili, a legittimazione della circolazione di prova, per la quale, in luogo delle tasse normali stabilite per ogni vettura circolante, sara' dovuta per ogni contrassegno di prova concesso, una tassa speciale annuale corrispondente a due terzi di quella normale, in rapporto alla forza dinamica di cadaun tipo, e, per le vetture ad uso pubblico, in rapporto al numero dei posti.
[3]Saranno stabiliti con regolamento i limiti e le condizioni per la concessione dei contrassegni di prova.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010
