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[1](Art. 3, legge 30 dicembre 1939, n. 794).
[2]Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella, la tassa annuale si riscuote a cura dell'ufficio incaricato, il quale oltre a rilasciare la bolletta giusta le disposizioni dell'Amministrazione delle tasse sugli affari, fara' constare del pagamento mediante speciale quietanza apposta sulla licenza di circolazione prescritta dalle norme in vigore, e che dev'essere sempre tenuta a disposizione degli agenti della sorveglianza da chi conduce il veicolo.
[3]Questa quietanza costituisce la sola prova del pagamento della tassa.
[4]Come distintivo esterno dell'eseguito pagamento, gli interessati devono stabilmente fissare e non piu' rimuovere, sul guidone dei veicoli, o dove altrimenti venisse stabilito dal regolamento, uno speciale contrassegno fornito gratuitamente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari all'atto della riscossione della tassa, e valido soltanto per l'anno solare pel quale la tassa viene pagata.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010
