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[1](Art. 15, legge 10 dicembre 1905, n. 582).
[2]E' vietato ai Comuni di imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati nella presente legge, e sono soppresse, dal 1° gennaio 1906, le tasse comunali che fossero state all'uopo stabilite.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010
