Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 15, legge 10 dicembre 1905, n. 582).

[2]E' vietato ai Comuni di imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati nella presente legge, e sono soppresse, dal 1° gennaio 1906, le tasse comunali che fossero state all'uopo stabilite.

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569~art21 · fonte del testo

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