Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009. 351 parole tolte, 24 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: (Art. 31, legge 14 luglio 1907, n. 562).
tolto: In ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari e' istituita una cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
tolto: Il personale di ogni cattedra e' costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (n. 6 e 7 della tabella A).
tolto: Il ministro di agricoltura potra', entro i limiti della somma stanziata, istituire con decreto Reale poderi dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.
tolto: I poderi dimostrativi circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dispendenza del dirittore della cattedra.
tolto: Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovviste, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione.
tolto: I terreni per i poderi dimostrativi ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al demanio dello Stato ed alle Amministrazioni locali, il Governo potra' acquistarli, oppure espropriarli, per ragioni di pubblica utilita', valendosi delle disposizioni dell'art. 58, o anche assumerli in enfiteusi.
tolto: In ogni Provincia vi saranno stazioni di monta e uno o piu' depositi di macchine ed attrezzi rurali.
tolto: La prima costituzione di tali stazioni e depositi sara' fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sara' a carico della Cassa ademprivile.
tolto: Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi dimostrativi stessi e delle istituzioni annesse.
tolto: Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a cio' destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.aggiunto: Testo unico-art. 37 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art37 · fonte del testo
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