Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 giugno 1920 al 9 aprile 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 27, legge 14 luglio 1907, n. 562; art. 5 legge 2 agosto 1897, n. 382 e art. 3, legge 28 luglio 1902, n. 342).

[2]Gl'intendenti di finanza delle due provincie presentano alla Giunta anzidetta l'elenco particolareggiato dei beni ademprivili demaniali esistenti nel territorio delle rispettive provincie, con le indicazioni delle contestazioni esistenti e dello stadio in cui esse si trovano.

[3]I prefetti di Cagliari e di Sassari, coadiuvati dagli uffici tecnici di finanza e dagli uffici tecnici del catasto nelle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o non contestati, nel quale elenco saranno indicati il nome del comune ove il fondo si trova e chi ne e' possessore, la ubicazione, la delimitazione e i confini di esso, la superficie, l'estimo censuario e quant'altro occorre alla sua identificazione. Sara' inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del comune. Se il fondo e' contestato e non occupato dal comune, sara' indicato il nome dell'attuale possessore, e se esso e' in possesso del comune, quello di coloro che pretendono vantarvi diritti, e lo stato in cui trovansi le vertenze relative.

[4]Gl'intendenti di finanza inizieranno trattative di componimento amichevole per le controversie nelle quali sia interessato lo Stato. Pei beni ademprivile in ordine ai quali vi siano contestazioni tra comuni e comuni, e tra comuni e privati, i prefetti chiameranno le parti e procureranno di ottenere il loro accordo per una transazione.

[5]Nel definire le conciliazioni si avra' riguardo alla durata del possesso, ai miglioramenti ed alle trasformazioni agrarie eseguite alle abitazioni e stalle costruite, alla regolarizzazione di corsi d'acqua, e potra' altresi' essere posto quale condizione l'obbligo di fare miglioramenti, trasformazioni e costruzioni di siffatta specie.

[6]Se riesce il componimento l'intendente pei beni ademprivili demaniali, e il prefetto per quelli comunali, trasmetteranno la transazione concordata alla Giunta perche' deliberi sull'omologazione.

[7]Se invece non riesce, l'intendente e il prefetto comunicheranno alla Giunta i risultati negativi, e con questa comunicazione la Giunta rimane investita di giurisdizione per risolvere le relative contestazioni, salvo sempre alle parti facolta' di provocare, mediante citazione in suo giudizio sopra qualunque delle controversie contemplate all'articolo precedente. 679

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il D.L. Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1674, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito per le operazioni riguardanti beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi recanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, e' prorogato al 31 dicembre 1916".

7

Il D.L. Luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 135, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi recanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, saranno proseguite sino al 31 dicembre 1919".

9

Il Regio D.L. 22 aprile 1920, n. 578, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico dalle leggi contenenti provvedimenti par la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, saranno proseguite fino al 31 dicembre 1925 nella provincia di Cagliari e fino al 31 dicembre 1921 nella provincia di Sassari".

Testo in vigore dal 3 giugno 1920 al 9 aprile 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 giugno 1920

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1917 al 3 giugno 1920.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 22 aprile 1920, n. 578, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili, di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico dalle leggi contenenti provvedimenti par la Sardegna, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, saranno proseguite fino al 31 dicembre 1925 nella provincia di Cagliari e fino al 31 dicembre 1921 nella provincia di Sassari".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art27 · fonte del testo

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