Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 124, legge 30 marzo l893, n. 173).
[2]Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale su gli usi, atti o fatti, anche consuetudinari che possono avere relazione col buon regime delle linee navigabili e con l'esercizio della navigazione.
[3]Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorita' amministrativa dannosi al regime delle linee navigabili essa sola sara' competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorita' amministrativa, salvo il disposto dell'art. 23, n. 6, del testo unico delle leggi Sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.
[4]Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni la relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni gia' risolute in via amministrativa.
[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso di acqua navigabile o atto alla fluitazione.
Testo in vigore dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962
