Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 146, legge 20 marzo 1865, allegato F).

[2]L'esercizio dei porti, o ponti natanti o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema del loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovra' recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonche' alle prescrizioni ed ordini che nella specialita' dei casi potessero emanare dal prefetto.

Testo in vigore dal 6 settembre 1913 al 14 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art42 · fonte del testo

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