[1](Art. 19, legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 5 (lett. b) legge 12 luglio 1908, n. 444).

[2]Quando le Provincie ed i Comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni che l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio esclusivo del Governo, da non consentire nuovi aggravi, e' ammesse, nelle vie navigabili di 2ª, 3ª e 4ª classe, una tassa temporanea di pedaggio per tonnellata-chilometro di merce trasportata, secondo i criteri e dentro i limiti da determinarsi per regolamento.

[3]Tale tassa, da stabilirsi e modificarsi con le norme di cui all'articolo 20 secondo capoverso, cessa d'aver applicazione quando, tenuto conto dei proventi di cui all'art. 21, sieno rimborsate le quote di spesa per nuove opere poste a carico delle Provincie e dei Comuni dagli articoli 6, 9 e 14.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art22 · fonte del testo

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