[1](Art. 16, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]E' pure data facolta' di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali, in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione.

[3]Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che e' riscosso nelle forme e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette, o costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati.

[4]Contro l'atto con il quale viene imposto il contributo, di cui nel presente articolai e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art19 · fonte del testo

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