[1](Art. 12, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze o comunque comprometta, l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, puo' su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di' Stato.

[3]Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio e' affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri che verranno nominati con lo stesso decreto Reale.

Testo vigente dal 6 settembre 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art13 · fonte del testo

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