Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'articolo 130, nonche' delle sentenze, di cui all'articolo 45. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio Procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
[2]La Commisione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 17, le variazioni necessarie cosi' per cancellare i nomi di quelli, che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 15, come per iscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.
[3]Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
[4]Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale e' convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.
[5]La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'articolo 42.
Testo in vigore dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010
