Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare: La paternita', il luogo e la data della nascita; I titoli in virtu' dei quali domanda la iscrizione; L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto; e, se il Comune e' diviso fra piu' collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

[2]Gli italiani non appartenenti al regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'articolo 1.

[3]La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

[4]Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, puo' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

Testo in vigore dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art23 · fonte del testo

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