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[1]La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125 e 126 e' devoluta ai tribunali penali.

[2]L'autorita' giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovra' ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Testo in vigore dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art129 · fonte del testo

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