Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2,000.

[2]Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.

Testo in vigore dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art117 · fonte del testo

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