Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificasioni relative, e' punito con ammenda da lire 50 a 500.

[2]Se il fatto e' commesso dolosamente, la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3,000.

Testo in vigore dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art114 · fonte del testo

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